Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratoriautonomi che svolgono la loro attività in cantieri edili temporanei emobili, dovranno essere in possesso di una patente c.d. a crediti, a stabilirlo è l’art. 27 del Testo Unico della Sicurezza.
Il D.M. 18 settembre 2024, n. 132 ha disciplinato:
- le modalità di presentazione della domanda,
- i contenuti informativi della patente,
- le procedure per la sospensione cautelare in casodi infortuni gravi
- i criteri per l’attribuzione, l’incremento e ilrecupero dei crediti.
Soggetti obbligati
Sono obbligati al nuovo obbligo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, sono invece esclusi:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.
Requisiti per l’ottenimento della patente
La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell’impresa;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Valenza della patente
L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha chiarito che in fase di prima applicazione dell’obbligo sarà possibile presentare una autocertificazione sostitutiva della patente con efficacia massima al 31 ottobre 2024, mentre dal 1° novembre 2024 sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite l’apposito portale.
L’autocertificazione dovrà essere inviata, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
Per gli adempimenti relativi alla patente a crediti, che è importante ma non ha natura fiscale o contabile (quindi è tema estraneo alla attività del nostro Studio), informiamo la clientela che è possibile rivolgersi a PQA, società che collabora costantemente con noi, che ha sede in Porto Mantovano in Via Parigi, 38 tel. 0376387408
PQA fornirà indicazioni anche per lo svolgimento della autocertificazione .
Sanzioni
Alle imprese o i lavoratori autonomi privi della patente o con un numero di crediti inferiore a 15 viene applicata:
- una sanziona amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque non inferiore a 6.000 euro;
- l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Va sottolineato che il committente o il responsabile dei lavori debba verificare il possesso della patente a crediti anche in caso di subappalto, in mancanza di controllo è prevista l’applicazione della sanzione dell’importo minimo di Euro 711,98 e massimo di Euro 2.562,91.