L'art. 46 della Costituzione recita: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".
Con l'approvazione del DDL 1407 si da corpo a tale articolo fino ad ora rimasto lettera morta. Tale norma intende disciplinare la partecipazione finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, introducendo modelli di coinvolgimento che spaziano dall’ingresso nei consigli di sorveglianza e di amministrazione fino alla distribuzione degli utili che nel limete di 5.000 euro hanno un trattamento fiscale di estremo favore.
L'art.2 della norma approvata chiarisce cosa si intenda per:
a) « partecipazione gestionale »: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa;
b) « partecipazione economica e finanziaria »: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato;
c) « partecipazione organizzativa »: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
d) « partecipazione consultiva »: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere;
e) « contratti collettivi »: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto le gislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) « enti bilaterali »: gli organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.