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Pillola news
15/05/2025

Partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese

Autore:
Alberto Bettoni

L'art. 46 della Costituzione recita: "Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

Con l'approvazione del DDL 1407 si da corpo a tale articolo fino ad ora rimasto lettera morta. Tale norma intende disciplinare la partecipazione finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all’organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, introducendo modelli di coinvolgimento che spaziano dall’ingresso nei consigli di sorveglianza e di amministrazione fino alla distribuzione degli utili che nel limete di 5.000 euro hanno un trattamento fiscale di estremo favore.

L'art.2 della norma approvata chiarisce cosa si intenda per:

a) « partecipazione gestionale »: la plu­ralità di forme di collaborazione dei lavora­tori alle scelte strategiche dell’impresa;
b) « partecipazione economica e finan­ziaria »: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tra­mite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato;
c) « partecipazione organizzativa »: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle va­rie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
d) « partecipazione consultiva »: la par­tecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere;
e) « contratti collettivi »: i contratti col­lettivi nazionali, territoriali o aziendali stipu­lati da associazioni sindacali comparativa­mente più rappresentative sul piano nazio­nale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unita­ria, ai sensi dell’articolo 51 del decreto le­ gislativo 15 giugno 2015, n. 81;
f) « enti bilaterali »: gli organismi costi­tuiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro compa­rativamente più rappresentative quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, di cui all’articolo 2, comma 1,lettera h), del decreto legislativo 10 settem­bre 2003, n. 276.

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