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Pillola news
30/05/2024

Le SRLS - 12 anni di vita di questa sotto-tipologia

Autore:
Dott.ssa Vittoria Meneghetti

Da qualche anno a questa parte, per la precisione dal 2012, è stata introdotta nell’ordinamento italiano la sotto-tipologia di SRL chiamata SRLS, ossia società a responsabilità limitata semplificata (Art 3, comma 1, DL 1/2012) con l’appeal dell’assenza di competenze notarili e capitali esigui per la costituzione, con la tutela della responsabilità limitata.

Le SRLS infatti, si rammenta, si possono costituire con un capitale sociale da 1 euro a 9.999 euro sottoscritto e interamente versato alla data di costituzione. I conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro versandoli all’organo amministrativo. I soci (o socio unico) possono essere, in sede di costituzione, soltanto persone fisiche e le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili. Ancora dubbi vi sono sull’accantonamento della riserva legale se debba seguire le disposizioni ordinarie delle SRL con capitale sociale superiore a 10.000 euro (art.2430 c.c.) oppure le disposizioni peculiari della SRL a capitale minimo di cui all’art.2463, co.5.

Si ritiene, sul punto, così come suggerito dallo Studio n.892/2013 del Consiglio Nazionale del Notariato, che sia applicabile la disposizione apposita per le SRL con capitale inferiore a 10.000 euro, “trattandosi di società con capitale inferiore a 10.000 euro, non sembrano sussistere elementi di incompatibilità con l’applicazione della regola contenuta nel comma 5 dell’articolo 2463 cod. civ., che impone criteri di accantonamento della riserva legale basati su di un capitale sociale inferiore a 10.000 euro, posto che la norma ha la funzione di favorire la successiva patrimonializzazione della società”.

Si ritiene quindi che la SRLS debba in primis procedere con l’accantonamento “accelerato” disposto per le SRL a capitale minimo e in secondo luogo, quando abbia raggiunto, la riserva unitamente al capitale sociale, l’importo di 10.000 euro, debba procedere, se necessario, all’accantonamento “ordinario” di cui all’art.2430 c.c. Si pensi al seguente esempio:

SRLS con capitale sociale di 9.000 euro. Nel primo esercizio chiude con un utile di 5.000 euro. Ai sensi del comma 5, art.2463 c.c. deve accantonare il 20% a riserva legale, ossia 1.000. A questo punto capitale sociale + riserva legale assieme raggiungono i 10.000 euro richiesti. Pertanto già nel primo esercizio viene avverata la richiesta dell’art.2463, co.5. Ciò tuttavia non implica la libertà di distribuire l’utile integralmente dall’esercizio successivo, infatti poi si deve applicare l’art.2430, ossia occorre accantonare almeno il 5% dell’utile annuale fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale, quindi nel caso in esempio: 9.000 x 20% = 1.800 euro.

In conclusione, sebbene la SRLS implichi versamenti iniziali esigui, quali le spese notarili e il capitale iniziale, deve comunque formare più celermente rispetto ad una SRL ordinaria un patrimonio netto “standard”, ossia si intende i canonici 10.000 euro, nonché per ottenere finanziamenti bancari o simili è verosimile si debbano offrire garanzie anche personali, il che vanificherebbe o quantomeno attenuerebbe il vantaggio della responsabilità limitata.

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