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Al 30/11/25, che essendo una domenica slitta all’1/12/25, scade il termine per versare tramite F24 l’imposta sostitutiva nella misura del 18% del valore della partecipazione (che si evince dalla perizia di stima) o del valore del terreno rivalutati.
Medesimo termine massimo deve avere la perizia asseverata da parte di un professionista abilitato.
La rivalutazione si considera perfezionata con il versamento dell’intera imposta o della prima rata delle 3 disponibili rate annuali (con scadenze 30/11/25-30/11/26-30/11/27).
Si ricorda brevemente la normativa, che è entrata a regime con la scorsa Legge di Bilancio (art. 1, co. 30, L.207/2024): il contribuente persona fisica o società semplice o associazione professionale o ente non commerciale che possiede una partecipazione o un terreno all’1/1/25 può rivalutarli pagando l’imposta sostitutiva del 18%.
L’ambito soggettivo della norma abbraccia i soggetti che effettuano operazioni che generano redditi diversi, di cui all’art.67, co.1, lett. c) e c-bis) del Tuir, quindi:
- Le persone fisiche (per le operazioni non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa)
- Le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell’articolo 5, Tuir
- Gli enti non commerciali (se l’operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell’esercizio di impresa)
- I soggetti non residenti, per le plusvalenze ottenute dalla vendita a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, a meno che non vi siano disposizioni nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.
Le partecipazioni rivalutabili sono:
- Partecipazioni rappresentate da azioni (di SPA o SAPA)
- Partecipazioni rappresentate da quote (di SRL o SNC o SAS)
- Diritti d’opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni
L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione o fino a un massimo di 3 rate, maggiorate di interessi nella misura del 3%. Gli interessi vanno aggiunti rispetto alla scadenza della prima rata, ossia: 30/11/25.
L’imposta sostitutiva va versata sull’intero valore risultante dalla perizia e non solo sull’incremento e come codice tributo si utilizzano i seguenti codici (istituiti dalla Ris.75/2006):
- 8055 per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
- 8056 per la rivalutazione dei terreni
- 8057 per la rivalutazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati
E come anno di riferimento l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, quindi in questo caso: 2025 e il medesimo anno 2025 dovrà essere indicato anche nelle eventuali rate successive.