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Pillola news
03/11/2025

La maggiorazione nei secondi acconti solo per il CPB 2025-2026

Autore:
Dott. Paolo Meneghetti e Dott.ssa Vittoria Meneghetti per Ratio

La maggiorazione dei secondi acconti per chi ha aderito al concordato preventivo è dovuta solo per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato, perciò i soggetti che abbiano aderito al CPB 2024-2025 e che si trovino quindi nel secondo periodo d’imposta concordato dovranno versare gli acconti secondo le regole ordinarie tenendo conto ovviamente dei redditi e del valore della produzione netta concordati.

Invece chi ha aderito al CPB 2025-2026 si trova nel primo periodo d’imposta di adesione quindi dovrà versare la maggiorazione, la cui scadenza del versamento è la medesima dei secondi acconti, ossia, quest’anno, il 1°dicembre 2025.

L’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024 ha determinato il conteggio degli acconti per i soggetti appunto che decidono di aderire al concordato preventivo (sia CPB 2024-2025 che CPB 2025-2026).

Tali acconti sono determinati tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati ed in particolare per il primo periodo di applicazione, ossia quest’anno il 2025:

- se il primo acconto (già versato) e il secondo acconto (da versare entro l’1/12/25) sono stati determinati con metodo storico, ossia basandosi sul 2024, il contribuente deve versare entro l’1/12/25 un quid in più pari al 10% per IRES/IRPEF (3% per IRAP) della differenza (se positiva) tra:

• Reddito concordato 2025

• Reddito 2024 (rettificato delle minusvalenze/plusvalenze, sopravvenienze ecc..)

- se il primo acconto (già versato) è stato determinato con metodo previsionale sull’andamento del 2025, il secondo acconto andrà versato per differenza tra:

• Acconto dovuto in base al reddito concordato

• Primo acconto previsionale già versato

I righi da considerare per calcolare il quid in più da versare, ipotizzando di avere versato acconti storici sono:

- Per il soggetto ditta individuale con quadro RG: P06 (reddito concordato 2025) – RG25 (Reddito rettificato 2024) al 10%

- Per un professionista con quadro RE: P06 (reddito concordato 2025) – RE25 (Reddito rettificato 2024) al 10%

- Per una SRL con quadro RF:

 Ai fini IRES: P06 (reddito concordato 2025) – RF57 (reddito rettificato 2024) al 10%

 Ai fini IRAP: P08 (VPN concordata) – IC76 (VPN rettificata) al 3%

- Per una società di persone in semplificata, con quadro RG:

 Ai fini IRPEF (maggiorazioni da imputare ai soci pro quota): P06 (reddito concordato 2025) – RG25 (Reddito rettificato 2024) al 10%

 Ai fini IRAP: P08 (VPN concordata) – IP74 (VPN rettificata) al 3%

Pertanto tutti i soggetti che hanno optato per il concordato e per il calcolo con metodo storico degli acconti, all’ 1/12/25 andranno a versare il normale secondo acconto storico e l’importo in più determinato come sopra esplicitato, su 2 righe distinte dell’F24 in quanto le maggiorazioni hanno appositi codici tributo (istituiti dalla Risoluzione n.48/E del 19/9/24) e precisamente:

• 4068: "CPB - Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";

• 4069: "CPB - Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche - Maggiorazione acconto imposte sui redditi - Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024";

• 4070: "CPB - Soggetti ISA - Maggiorazione acconto IRAP - Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024";

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