reply-arrow INDIETRO
Pillola news
28/10/2025

Impresa familiare nel 2025 per l'imputazione del reddito dal 2026

Autore:
Dott. Paolo Meneghetti e Dott.ssa Vittoria Meneghetti per Ratio

L’impresa familiare è disciplinata dal punto di vista civilistico dall’art.230-bis del codice civile, mentre dal punto di vista fiscale dall’art.5, co.4-5 del Tuir. Ha natura individuale e non collettiva, infatti il titolare dell’impresa è l’imprenditore.

Se la ditta individuale è già in essere e si decide di costituirla come impresa familiare per l’ingresso di un collaboratore familiare occorre ricordare che si deve stipulare l’atto pubblico (o scrittura privata autenticata) entro fine anno 2025 per attribuire fiscalmente il reddito al collaboratore dal periodo d’imposta 2026 (Modello Redditi 2027 sul 2026).

La quota di reddito imputabile al collaboratore può essere al massimo del 49% dell’ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’imprenditore, in proporzione alla qualità e quantità di lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito. La quota imputabile può variare di anno in anno e va indicata in sede di dichiarazione dei redditi e da apposita dichiarazione.

 

La prestazione che svolge il collaboratore deve essere continuativa e prevalente e in tal caso dal punto di vista previdenziale deve essere obbligatoriamente iscritto alla Gestione INPS artigiani e commercianti.

L’imprenditore versa i contributi propri e quelli del collaboratore e si deduce i propri contributi. Se il titolare eserciti la rivalsa, ossia chiede al collaboratore l’importo dei contributi versati, il collaboratore stesso potrà dedursi i suoi personali contributi.

Nella dichiarazione dei redditi dell’imprenditore si deve indicare il reddito d’impresa e la quota imputata al collaboratore nel quadro RG o RF e la quota di partecipazione agli utili spettanti al collaboratore familiare nel quadro RS. Occorre poi un’apposita dichiarazione ove indicare il risultato d’esercizio e le quote di partecipazioni agli utili spettanti ai familiari in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Il reddito in capo al collaboratore, sempre se il medesimo è stato inserito nell’impresa familiare mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il 31/12/25, assumerà nel 2026 la natura di reddito da partecipazione (quadro RH). A differenza degli utili, le eventuali perdite non possono essere attribuite ai collaboratori ma sono di esclusiva pertinenza del titolare, utilizzabili secondo le ordinarie regole previste dal Tuir in materia di perdite fiscali.

Scrivi ad un consulente di Studio Cavour

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.