Una delle modalità per il passaggio dell’azienda da un soggetto A ad un soggetto B, di relativamente recente introduzione nel nostro ordinamento è il cosiddetto contratto di rent to buy, di cui all’articolo 23, DL 133/2014. Tale articolo disciplina i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, ma si può estendere anche all’alienazione appunto dell’azienda.
Viene prevista l’immediata concessione in godimento di un bene immobile/azienda, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato imputando al corrispettivo del trasferimento la parte di canone indicata nel contratto.
Pertanto il canone deve essere suddiviso in 2 componenti:
- Una quota imputata a titolo di godimento dell’azienda o del bene immobile: tale quota contabilmente deve essere considerata come costo in capo al conduttore e ricavo in capo al concedente
- Una quota imputata a corrispettivo per la futura possibile cessione dell’azienda o del bene, a discrezione del conduttore: tale quota deve essere considerata come un acconto sul prezzo di cessione e ai sensi del comma 1-bis dell’art.23 suddetto deve essere restituita da parte del concedente, al termine della “locazione” se il conduttore decide di non acquistare l’immobile o l’azienda
Pertanto le scritture contabili saranno in capo al conduttore:
diversi a debito v/concedente
quota canone godimento
acconto per futuro acquisto
quindi al pagamento del canone:
debito v/concedente a banca c/c
Trascorsi gli anni stabiliti di “locazione” si addiviene quindi al momento del diritto all’acquisto da parte del conduttore che pertanto si scomputerà gli acconti versati:
bene XY oppure azienda (con tutte le poste che la compongono) a diversi
debito v/concedente
acconto per futuro acquisto
Se invece il conduttore al termine della locazione decidesse di non acquistare il bene/l’azienda il concedente dovrebbe restituirgli gli acconti versati e la scrittura contabile, sempre in capo al conduttore sarebbe:
banca c/c a acconto per futuro acquisto
Scritture opposte e analoghe avrà il concedente.
Se il concedente è titolare di quell’unica azienda, affittandola perde la qualifica di imprenditore, pertanto i canoni che riceverà sono da considerarsi redditi diversi (ex art.67 co.1, lett.h) Tuir), di converso il conduttore se già non possiede partita iva deve prenderla perché per effetto di tale operazione acquisisce la qualifica di imprenditore.