Il regime forfettario prevale sia sul reverse charge che sullo split payment. Vediamo nel caso specifico fornendo esempi.
Se il soggetto forfettario fosse un elettricista e dovesse emettere fattura per lavori di installazione su edifici per i quali normalmente, ossia se adottasse un regime contabile “ordinario”, dovrebbe applicare il meccanismo del reverse charge (art.17, lett.a-ter) del DPR IVA), dovrà invece emettere fattura senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 1, comma 58, Legge n. 190/2014 “regime forfettario”.
Così ha chiarito Agenzia Entrate con la Circolare 14/E/2015 che al paragrafo 7 ha proprio trattato il rapporto tra reverse charge e regime forfettario, richiamando anche la precedente Circolare 31/E/2006 che trattava lo stesso rapporto ma con riferimento al vecchio regime dei minimi in franchigia (ex art.32-bis DPR IVA), ribandendo che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario.
Il contribuente in contabilità semplificata o ordinaria che riceve lavori edili o di pulizia o installazioni o demolizioni o altri lavori che ordinariamente andrebbero in reverse charge e per i quali quindi dovrebbe integrare l’IVA, se il prestatore è nel regime forfettario (L.190/2014) emetterà fattura in franchigia da IVA, quindi non si applicherà il regime di reverse charge e il committente non dovrà integrarla.
Infatti in questo caso il committente non può assumere il ruolo di debitore d’imposta, dal momento che, in base al disposto normativo, per tali operazioni l’imposta non deve essere versata.
Ponendosi invece nel caso opposto, ossia il contribuente forfettario che riceve una fattura in reverse charge, il forfettario committente dovrà assolvere l’IVA secondo il meccanismo del reverse charge e quindi, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovrà effettuare il versamento dell’imposta a debito entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre di riferimento (nuovo termine di cui all’art.6 del D.Lgs 81 del 12/6/25).
Infine se il soggetto forfettario deve emettere fattura ad una pubblica amministrazione, verso la quale in una casistica ordinaria andrebbe applicato il regime dello split payment, dovrà redigere la fattura indicando i riferimenti normativi del regime forfettario e non si applicherà la scissione dei pagamenti. La circolare 6/E/2015 al paragrafo 8.5 ha chiarito che il meccanismo dello Split Payment o detto anche di scissione dei pagamenti, di cui all’art.17-ter DPR IVA non trova applicazione in relazione alle operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo proprie regole, come per esempio il regime del margine, le agenzie di viaggio, il regime di franchigia delle piccole imprese ecc.. quindi Telefisco 2018 richiamando questa circolare ha confermato che tale chiarimento si può estendere anche al regime forfettario o al regime di vantaggio, pertanto il contribuente per esempio forfettario che emette fattura verso la PA dovrà indicare in fattura che l’operazione è soggetta al regime forfettario, ossia art.1, c.54-89, L. 190/2014.