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Pillola news
20/02/2026

Entro il 28/2/26 la domanda per il regime previdenzaile agevolato 2026 per i forfettari

Autore:
Dott. Paolo Meneghetti e Dott.ssa Vittoria Meneghetti per Ratio

I forfettari che nel 2025 (o in anni precedenti) hanno intrapreso una nuova attività d’impresa per la quale intendano fruire per il 2026 del regime agevolato previdenziale destinato appunto ai forfettari iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti, devono presentare domanda telematizzata attraverso il proprio cassetto previdenziale INPS entro il 28/02/26. Le comunicazioni pervenute successivamente al 28/2/2026 determinano, invece, l’adesione al regime contributivo agevolato con decorrenza dal 1/1/27. Allo stesso modo in caso di perdita dei requisiti oppure per opzione è possibile anche inviare la revoca al suddetto regime sempre entro il 28/2/26 (Circ.14 del 9/2/26 dell’INPS). La rinuncia al regime agevolato presentata entro tale data determina il ripristino, definitivo, del regime ordinario con decorrenza dal 1° gennaio 2026, in conformità al disposto di cui all’articolo 1, comma 82, della legge n. 190/2014 e l’uscita dal regime contributivo agevolato ha carattere definitivo, precludendo ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio in futuro.

Mentre i soggetti che intraprendono/intraprenderanno una nuova attività nel corso del 2026, per la quale intendono/intenderanno aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.

Il regime agevolato INPS in oggetto prevede, al comma 77 L.190/14, la possibilità per i contribuenti che adottano il regime forfettario di cui alla L.190/2014, di avere una riduzione del 35% della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, sia sul reddito non eccedente il minimale, quindi sui fissi, che sul reddito eccedente il minimale.

Va ricordato che la riduzione determina anche un accreditamento di mesi ai fini pensionistici proporzionalmente inferiore rispetto al versamento integrale, pertanto ai fini di un accreditamento di 12 mesi di contribuzione dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale (Circ. 35 del 19/2/16 dell’INPS). In altre parole il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, al contrario, nel caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente al minimale i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti. Infine in presenza di un reddito forfettario superiore al minimale, il regime agevolato prevede che il versamento contributivo di importo inferiore al dovuto ma almeno pari all’importo calcolato sul minimale faccia nascere il diritto all’accredito dell’intero anno (cosi spiega la Circolare n.29 del 10/2/2015 dell’INPS).

Occorre quindi effettuare una valutazione di merito circa la propria posizione previdenziale prima di inviare la richiesta di riduzione, che poi opera senza ulteriori conferme sino a revoca o perdita dei requisiti.

L’adesione a tale regime implica l’impossibilità di fruire dei benefici per gli iscritti sopra i 65 anni di età.

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