Concordato preventivo biennale: prime considerazioni
a cura di Fabio Garrini
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotto dal D.lgs. 13 del 12 febbraio 2024, è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.
Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA), con riferimento al biennio 2024 e 2025; possono accedere anche i contribuenti che applicano il regime forfettario, relativamente al solo periodo d’imposta 2024.
La proposta
Ai fini dell’applicazione del CPB, il calcolo del reddito da concordare viene effettuato in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, tramite il software ISA.
Il concordato interessa i soli redditi d’impresa e lavoro autonomo, al netto delle componenti straordinarie (plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienza), che dovranno essere regolate separatamente; il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro.
Analoga definizione deve riguardare anche il valore della produzione ai fini IRAP (si ricorda che attualmente l’IRAP non è prevista per imprese e professionisti che operano in forma individuale, ma è dovuta solo per le società).
Adesione alla proposta di concordato
Il contribuente può aderire alla proposta in sede di invio della dichiarazione dei redditi entro il 15 ottobre 2024, barrando l’apposita casella all’interno del quadro P allegato agli ISA; per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, l’accettazione deve avvenire entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Effetti del concordato
L’accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d’imposta oggetto di CPB (attualmente 2024 e 2025), ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP.
I soggetti che hanno aderito alla proposta:
L’adesione al concordato non produce effetti a fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la conseguenza che l’IVA deve essere determinata secondo le regole ordinarie, indipendentemente dal reddito concordato.
Cessazione e decadenza
Il Concordato cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l’accordo tra Fisco e contribuente.
Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il Concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta (decadenza).
A titolo esemplificativo, si tratta di ipotesi di accertamento di attività non dichiarate o passività inesistenti pari almeno al 30% dei ricavi dichiarati; costituisce inoltre decadenza il fatto di non versare le imposte sul reddito concordato.
Determina la decadenza, altresì, il venir meno di una delle condizioni d’accesso al Concordato o il verificarsi di una causa di esclusione.
Il concordato conviene?
Evidentemente la riposta a questa domanda potrà essere fornita solo dopo aver visionato la proposta e, necessariamente, andrà valutata caso per caso.
Dalle prime indicazioni provenienti dal Ministero, la proposta che sarà fornita dovrebbe esser calcolata partendo dal reddito proveniente da un risultato 10 degli ISA (il massimo), ulteriormente incrementato, tenendo anche conto delle dinamiche del settore.
Quindi, il concordato, nella maggior parte dei casi, non farà risparmiare il contribuente, ma piuttosto chiederà di versare molto di più rispetto a quanto il contribuente ha realizzato nel recente passato; quindi, salvo che il contribuente non si aspetti nel biennio 2024-2025 redditi in forte crescita, la proposta non sarà certo allettante.
Queste considerazioni devono anche tenere conto del fatto che i vantaggi derivanti dall’adesione sono ben pochi: chi già dichiara un risultato di 10 agli ISA ottiene i benefici premiali e presenta un rischio di accertamento pressoché nullo. Quindi non otterrebbe nulla in cambio del fatto di doversi impegnare a dichiarare tali importi per almeno un biennio.
Si segnala che nella norma è prevista una intensificazione dei controlli verso i soggetti che non aderiscono al concordato, con lo scopo di spronare i contribuenti ad aderire: evidentemente si tratta di una “minaccia” concreta solo se saranno molti i soggetti che aderiranno al concordato.
Rischio che attualmente pare molto remoto!