La cessione di edificio vetusto da demolire non è cessione di terreno edificabile
Con sentenza in data 10 gennaio 2024 n.929 la Cassazione, disconoscendo il parere dell’Agenzia delle Entrate espresso con la circolare n. 23/2020, ha precisato che la cessione di fabbricato, anche se vetusto e soggetto a demolizione, non può essere considerata cessione di terreno edificabile.
La conseguenza immediata è che la cessione, del bene detenuto da più di 5 anni, da parte di una persona fisica non imprenditrice non produce plusvalenze tassabili.
L’Agenzia delle Entrate, nella citata circolare, sosteneva che a dispetto del contenuto formale dell’atto (cessione difabbricati) il contribuente aveva in realtà ceduto l’area fabbricabile posto che ancor prima della cessione al Comune di pertinenze era già stato presentato permesso di costruire con demolizione e rifacimento in toto del fabbricato.
La Cassazione ha ritenuto che l’Agenzia delle Entrate abbia posto in essere un comportamento non legittimo.
Per altro la stessa Amministrazione finanziaria con circolare 29 luglio 2020 n. 23 scriveva “se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata”.