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Pillola news
07/05/2024

30 giugno 2024: in arrivo il termine per il deposito dei bilanci ETS

Autore:
Giorgia Gennaro e Luca Caramaschi

Scritture contabili e di bilancio

L’art. 13 D.Lgs 117/2017 indica il contenuto minimo che deve essere adottato dagli Enti del terzo settore (di seguito ETS) che non esercitano la propria attività, in via principale o esclusiva, sotto forma di impresa commerciale. Per contro, gli ETS che svolgono principalmente la propria attività sotto forma di impresa commerciale, tra cui anche le imprese sociali, seguono le regole previste dall’art. 2423 e seg. c.c., depositando il bilancio d’esercizio presso il Registro delle Imprese.

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha inoltre approvato in data 03 febbraio 2022 il primo principio contabile - OIC35- applicabile agli ETS.

Bilancio ordinario e semplificato

Ai sensi dell’art 13 co.1 CTS il bilancio “ordinario” degli ETS è composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione; il Rendiconto Gestionale prevede la suddivisione per aree di costi e ricavi dell’ente derivanti da attività di interesse generale, attività diverse, attività di raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali e, per ultimo, attività di supporto generale; la Relazione di Missione invece illustra, oltre alle poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Per contro gli ETS che, nell’esercizio precedente, hanno conseguito complessivamente ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 220.000 euro potranno optare per la redazione del rendiconto semplificato per cassa, in alternativa al bilancio ordinario, ai sensi dell’art.13 co.2 CTS. È chiaro dunque che gli ETS che scelgono di redigere il rendiconto per cassa, non superando il limite economico dei 220.000,00 Euro, seguono come principio contabile quello per cassa; al contrario, il principio di competenza economica viene adottato dagli enti che, superando il predetto limite, devono redigere Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione. L’obbligo del passaggio da uno schema di bilancio ETS piccolo a non piccolo, o viceversa, decorre a partire dall’esercizio successivo a quello in cui il limite è superato. A tal riguardo il disegno di legge approvato alla Camera con atto 1532-ter, e attualmente in discussione al Senato, fissa a 300.000 euro il tetto massimo per poter accedere al rendiconto semplificato.

Bilancio Sociale

L’art. 14 c.1 CTS prevede inoltre la predisposizione del cosiddetto Bilancio Sociale al superamento di dati parametri, in particolare gli ETS “con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche …. e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte”.

Approvazione e deposito bilancio d’esercizio

Conformemente all’art. 25 c.1 CTS l’approvazione del bilancio d’esercizio rientra tra le competenze inderogabili dell’Assemblea, nei termini previsti dallo statuto ed in conformità dei termini previsti per il deposito. A tal riguardo il termine per il deposito del bilancio viene fissato, ai sensi dell’art. 48 c.3 CTS, entro il 30 giugno di ogni anno.

Gli ETS che non svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale depositano il bilancio presso il Runts, mentre gli ETS «commerciali» assolvono l’obbligo presso il registro delle imprese. Gli ETS che hanno la data di chiusura del periodo amministrativo diverso dall’anno solare dovranno depositare il bilancio entro il 30 giugno successivo la chiusura dell’esercizio.

Libri contabili obbligatori

Infine è bene ricordare che, anche in capo agli ETS, grava un obbligo di tenuta dei libri contabili. In particolare l’art 15 CTS prevede che gli ETS, oltre le scritture prescritte negli artt. 13-14-17 CTS, devono tenere:

 Il libro degli associati o aderenti, la cui tenuta è a cura dell’organo di amministrazione;

 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e la cui tenuta è a cura dell’organo di amministrazione;

 Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, la cui tenuta è a cura dell’organo a cui si riferiscono.

A seconda delle modalità previste dall’atto costitutivo o dallo statuto ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali dell’ente.

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