Casi e Questioni
25/9/2025

Società di comodo e blocco iva

Quando la società esce dalla non operatività scompare anche il blocco sull’iva riportata

Il caso

Alfa srl è società che svolge attività di locazione immobiliare: possiede due uffici, uno locato con applicazione dell’IVA, mentre l’altro è sfitto dal gennaio 2021.

Dal 2023 la società risulta essere di comodo e lo sarebbe stato pure nel 2024; a seguito dell’approvazione del decreto correttivo IRPEF/IRES che ha ridotto i coefficienti per il calcolo dell’operatività, i ricavi 2024 risultano essere sufficienti per raggiungere i livelli minimi di ricavi ed uscire dalla non operatività.

Alfa srl possiede un credito IVA che riporta da diversi anni, legato a spese sostenute per l’ammodernamento dei fabbricati posseduti.

Tale credito pregresso rimane ancora vincolato visto che è sorto in anni nei quali la società era di comodo, oppure dal 2025 esso risulta utilizzabile in compensazione?

La compensazione sarà possibile solo dopo aver presentato la dichiarazione dei redditi nella quale la società diviene operativa?

La soluzione

L’ordinamento prevede alcune disposizioni volte a contrastare la mera intestazione di beni alle società.

Una di queste previsioni è stata eliminata tre anni fa (si tratta della disciplina che puntava a colpire le società che risultavano in perdita sistematica, spesso indice del fatto che la società non svolgeva una vera attività economica), mentre la seconda è ancora pienamente attiva.

Questa seconda previsione punta a colpire le società di comodo, individuate quali soggetti che posseggono beni ma che non producono un ammontare significativo di ricavi.

L'articolo 30 della Legge n. 724 del 1994 prevede che le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operative se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore ai ricavi minimi presunti, stimati ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 30.

Tale ammontare minimo di ricavi è stato recentemente modificato dal D.Lgs. 192/24, in attuazione della legge delega per l’attuazione della riforma fiscale, dimezzando i coefficienti previsti, in particolare, per le partecipazioni e gli immobili (tanto i coefficienti previsti per la verifica dello status di non operatività, quanto quelli finalizzati al calcolo del reddito minimo). Sulla base di tale modifica il valore minimo dei ricavi è determinato facendo riferimento ai seguenti parametri:

• il 1 per partecipazioni a crediti;

• il 3 per cento per le immobilizzazioni costituite da beni immobili, anche in locazione finanziaria;

• il 6 per cento per i beni di cui all'art. 8-bis, c. 1 lett. a), del DPR 633/72 (ossia le navi);

• il 2,5 per cento per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10;

• il 2 per cento per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti;

• lo 0,5 per cento per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;

• il 15 per cento per le altre immobilizzazioni.

Nessuna modifica è stata apportata con riferimento alle modalità di calcolo: i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Tra le varie conseguenze dipendenti dal fatto che il contribuente fallisca il test di operatività, ve ne sono alcune che riguardano il comparto IVA. In particolare il quarto comma dell’art. 30 della L. 724/94 prevede:

• la preclusione al rimborso del credito IVA,

• la preclusione alla compensazione del credito nel modello F24 in compensazione orizzontale con altri tributi o contributi,

• la preclusione alla cessione del credito a terzi,

• la preclusione al riporto del credito IVA qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali minime di ricavo secondo i coefficienti prima richiamati (vincolo quest’ultimo oggetto di ampia contestazione in quanto risulterebbe contraria alle indicazioni derivanti dalla disciplina comunitaria in materia di imposta sul valore aggiunto).

Circa l’effetto di tali limitazioni, si ricorda che è precluso il rimborso e la compensazione dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione IVA annuale, mentre non vi è limitazione in relazione al credito risultante dalle liquidazioni infrannuali, salvo riversare quanto ottenuto a rimborso se la società è di comodo in sede di dichiarazione IVA.

Per quanto riguarda il credito che risulta sottoposto a vincoli, come detto, questo è il credito evidenziato nella dichiarazione annuale, indipendentemente dalla sua origine, ossia tanto nel caso di credito formatosi nell’annualità oggetto di dichiarazione, quanto nel caso di riporto delle annualità precedenti: è pertanto oggetto di limitazione anche la quota parte del credito riferibile alle operazioni effettuate anteriormente all'anno in cui la società è di comodo, riportata «a nuovo», ossia in detrazione, nell'annualità successiva. Nel caso esaminato, se la società non risulta essere di comodo per l’annualità 2024, verrà liberato tutto il credito risultante dalla dichiarazione, anche in relazione alla quota riportata dal passato e confluita nella dichiarazione 2024.

D’altro canto, tale principio venne affermato anche con riferimento alla necessità di vistare i crediti risultanti dalla dichiarazione: quando il credito annuale non utilizzato in compensazione confluisce nella dichiarazione successiva, questo viene “rigenerato” con il credito dell’anno dopo, e ne subisce i relativi limiti.

Per quanto riguarda il momento di utilizzo, non vi è alcun limite per i soggetti che escono dallo status di non operatività: se per il 2024 la società risulta operativa, il relativo credito IVA risulta spendibile già dal 1 gennaio 2025 (pur con le generali limitazioni che interessano il credito IVA circa l’apposizione del visto di conformità o la previa presentazione della dichiarazione IVA, che riguardano tutti i crediti che superano la soglia di € 5.000), anche se la verifica dello status di non operatività materialmente sarà evidenziato nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata diversi medi dopo.

a cura di Fabio Garrini per Centro Studi Tributari di Euroconference

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