
Premessa
Entro il 30 aprile 2026 i contribuenti possono presentare, esclusivamente con modalità telematica, la domanda di adesione alla rottamazione quinquies introdotta dall’art. 1 commi 82 e ss. della legge di Bilancio 2026, Legge n. 199/2025. La norma, già apparsa nelle stagioni precedenti, è diventata oggi più che mai un’opportunità non solo per la convenienza economica prodotta dallo stralcio delle sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio ma anche per gli effetti giuridici che produce la presentazione della domanda ai fini delle azioni esecutive attivabili da Agenzia Riscossione oltre che al blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni ex art. 48-bis D.p.r. 602/73, del rilascio del DURC ex art. 54 del DL 50/2017 e del divieto di compensazione di cui all’art. 31 del DL 78/2010.
Ambito applicativo
Ciò detto la norma è rivolta alla rottamazione dei ruoli affidati ad Agenzia Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dalle dichiarazioni annuale Iva oltre che i contributi previdenziali Inps dichiarati e non pagati e gli interessi nel caso di violazioni del codice della strada constatate dalle Prefetture. Rimango escluse le sanzioni irrogate dalla polizia locale del Comune. Rimangono altresì esclusi dalla rottamazione quinquies tutti i debiti derivanti da avvisi di accertamento e i carichi di competenza delle Regioni e degli enti locali ancorché, a tal proposito, l’interrogazione parlamentare del 3 febbraio 2026 n. 5-04969 abbia affermato che gli enti territoriali possono liberamente definire “entro i limiti stabiliti dalla legge” procedure e termini per la definizione agevolata dei tributi e delle entrate patrimoniali di competenza. Sarà pertanto necessario verificare se il proprio Comune ha approvato una specifica delibera e quali carichi possono essere “rottamati”. Possono aderire alla rottamazione quinquies anche coloro che si erano già “impegnati” con le rottamazioni precedenti, ovvero con la prima del 2016 prevista dall’art. 6 co. 2 del DL.193/2016, la rottamazione bis introdotta dall’art. 1 co. 5 del DL.148/2017 a seguire la rottamazione ter di cui all’art. 3 co.5 del DL.119/2018 a condizione che non abbiano effettuato in modo tempestivo i pagamenti previsti dal piano rateale o non abbiano proprio effettuato il pagamento. Mentre per quanto attiene la rottamazione quater di cui all’art. 16-bis co. 1 del DL.34/2019 con relativa riammissione di cui all’art. 3-bis del DL.202/2024, la condizione per poter accedere alla rottamazione quinquies è che il contribuente non sia in regola con i pagamenti alla data del 30 settembre 2025.
Pagamenti
Gli importi oggetto di definizione agevolata possono essere pagati in un’unica soluzione entro il 31. 07.2026 oppure ratealmente sino ad un massimo di 54 rate bimestrali, termine di più ampio respiro rispetto alle precedenti rottamazioni.
Valutazione professionale
Oltre a quanto sin qui detto, le questioni sulle quali è opportuno fare delle considerazioni, con una valutazione caso per caso, non è solo l’opportunità di tutelarsi da eventuali azioni esecutive che ricordiamo si “congelano” al momento di presentazione della domanda, ma è anche il rafforzamento che il legislatore ha previsto con il comma 117 della legge di Bilancio per gli strumenti di riscossione finalizzato a velocizzare la riscossione coattiva in caso di inadempienza. Aderire alla rottamazione quinquies è dunque un’opportunità anche per sottrarsi al recupero coattivo delle somme con la consapevolezza che ad oggi, se un contribuente ha un debito iscritto a ruolo, l’intercettazione dei flussi commerciali di cui dispone Agenzia Riscossione permettono il recupero coattivo delle somme in tempi molto rapidi.