Casi e Questioni
16/10/2025

Debiti dell'imprenditore in regime forfettario

Per i debiti dell’imprenditore in regime forfettario non vi è responsabilità del cessionario dell’azienda

Il caso

Mario Rossi, contribuente in regime forfettario che gestiva l’attività di un bar, ha ceduto l’azienda a Luca Bianchi.

Qualche tempo dopo la cessione il fornitore di bevande Alfa srl si è rivolto al Luca Bianchi pretendendo il pagamento delle forniture precedentemente effettuate a favore di Mario Rossi.

Luca Bianchi non era a conoscenza di tali somme impagate e comunque riteneva di non esserne responsabile posto che, in sede di cessione dell’azienda, si è pattuito che debiti e crediti rimanessero in capo al cedente.

Tale pretesa è legittima?

La soluzione

L’azienda è definita nel codice civile dall’art. 2555, mentre i successivi articoli (da 2556 a 2560) si occupano di fornire la regolamentazione specifica circa le modalità con le quali addivenire al trasferimento del complesso aziendale nonché le conseguenze che riguardano tanto il soggetto cedente quanto il cessionario.

La disposizione certamente più delicata è quella recata dall’art. 2560, relativa alla sorte dei debiti afferenti l’azienda, ma soprattutto le responsabilità a carico delle parti contrenti con riferimento al trasferimento dell’azienda.

L’art. 2560 c. 1 del codice civile stabilisce che: “L’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito.”

Il cedente, pertanto, non è liberato nei confronti dei terzi nel momento in cui l’azienda viene ceduta.

Il successivo c. 2 dispone che “Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente della azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”

Con tale disposizione viene introdotta una specifica disciplina di responsabilità patrimoniale del soggetto che acquisisce l’azienda, per le passività ad essa relative, anche nel caso in cui le parti non prevedano il contestuale accollo delle medesime.

Questo significa che le clausole del contratto di cessione di azienda che dispongono in merito al mantenimento delle passività in capo al cedente hanno una mera efficacia "interna" tra le parti: questo significa che il cessionario viene comunque gravato dall'obbligo di soddisfare la pretesa creditoria del terzo, per poi rivalersi nei confronti del cedente.

Si tratta di una disposizione che trova la sua ratio nell’esigenza di tutelare il terzo creditore, che poteva aver concesso credito al cedente in forza del fatto che egli esercitava una azienda in grado di produrre redditività e flussi finanziari atti a ripagare il debito; tale affidamento potrebbe essere frustrato a causa del trasferimento dell’azienda ad un soggetto terzo.

Per tale motivo, anche dopo la cessione, l’azienda continua ad essere garanzia di tali debiti, nella forma della responsabilità posta in capo al cessionario, tenuto a rispondere dei debiti precedentemente prodotti dal cedente.

La principale tutela a favore del cessionario riguarda la possibilità di visionare le scritture contabili del cedente: la responsabilità è infatti limitata ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori.

In merito a tale elemento, il richiamo dell'art. 2560 del codice civile ai libri contabili obbligatori si deve riferire all'art. 2214 c. 1, secondo cui l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere obbligatoriamente il libro giornale, il libro degli inventari, ovvero le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa.

In tema di rilevanza, per la disciplina in commento riguardante la responsabilità per i debiti aziendali, dei registri IVA, in particolar modo il registro tenuto ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72 nel quale annotare le fatture di acquisto, si è espressa la Cassazione con la sentenza 2108 del 3 marzo 1994 (unica sentenza sul tema, piuttosto datata, ma considerata ancora attuale dalla dottrina, posto che la disciplina sul tema non si è successivamente modificata).

La responsabilità introdotta dal secondo comma dell’art. 2560  del codice civile ha natura eccezionale e, pertanto, non è suscettibile di applicazione analogica oltre i casi in essa considerati: essa quindi non trae innesco nel caso in cui la conoscenza dei debiti possa ricavarsi da fonti diverse dai libri contabili obbligatori dell'imprenditore, con l’ulteriore conseguenza che, ove per qualsiasi ragione detti libri non esistano, la responsabilità del cessionario dell'azienda commerciale per i debiti relativi all'azienda ceduta ed anteriori al trasferimento, per difetto del suo presupposto, non può sorgere.

Osserva la Cassazione: “non vi è dubbio che, con la espressione "libri contabili obbligatori" adoperata nel capoverso dell'art. 2560 c.c., il legislatore si sia riferito ai libri contabili che l'art. 2214 c.c. prescrive che l'imprenditore esercente un'attività commerciale è obbligato a tenere: il collegamento tra l'art. 2560 c.c., secondo comma, del libro V, "Del Lavoro", che menziona i "libri contabili obbligatori" dell'azienda commerciale, ed il precedente art. 2214 c.c., che indica questi libri contabili obbligatori dell'imprenditore esercente un'attività commerciale, è incontestabilmente stabilito dalla identità della materia e dell'oggetto indicati nelle due norme dello stesso testo legislativo, e, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, a nulla può rilevare in contrario il fatto che il capoverso dell'art. 2560 c.c., non contenga un espresso richiamo all'art. 2214 c.c. richiamo del tutto inutile.”

Questo porta a concludere che la disposizione di cui all’art. 2560 c.c. non trova applicazione quando il cedente applica il regime di contabilità semplificata.

Malgrado non vi siano pronunce in tale senso, si deve concludere allo stesso modo con riferimento al contribuente che abbia prescelto il regime forfettario di cui alla L. 190/14, posto che tale soggetto non solo non è chiamato alla tenuta dei libri obbligatori previsti dal codice civile, ma è altresì esonerato dall’obbligo di tenuta dei libri fiscali; l’acquirente dell’azienda non avrebbe infatti alcun modo per poter verificare il debito esistente in capo al cedente.

Da notare che, in relazione ai debiti tributari, l’art. 14 del D.Lgs 472/97 dispone la responsabilità del cessionario per i debiti fiscali del cedente, indipendentemente che questi risultino dalle sue scritture contabili; tale ampliamento di responsabilità è però relativo ai soli debiti tributari.

a cura di Fabio Garrini per Centro Studi Tributari di Euroconference

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